martedì 12 luglio 2011
Articolo 1 – Applicazione del Regolamento
Il presente regolamento di procedura si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza Il presente Regolamento si applica alla Mediazione finalizzata alla conciliazione di controversie che le parti intendono risolvere bonariamente in forza di una disposizione di legge, dell’invito di un giudice, di una clausola contrattuale, di propria iniziativa o per effetto di un accordo. Le parti, d’intesa con ISCO adr possono concordare di apportare modifiche al presente Regolamento in qualsiasi momento.
Articolo 2 – Attivazione della procedura di Mediazione
2.1 - è, in ogni caso, vietata l’iniziativa officiosa del procedimento.
2.2 - La procedura di mediazione può essere avviata da una delle parti coinvolte in una controversia mediante il deposito di istanza di mediazione, la quale deve contenere le indicazioni di cui al comma successivo.
2.3 - La domanda di mediazione deve contenere: a) nomi, indirizzi, numeri di telefono e/o fax e/o e-mail delle parti della controversia; b) una descrizione sintetica della controversia e le richieste di una delle parti o, in caso di domanda congiunta, le richieste di entrambe le parti, con indicazione del valore della controversia; c) se nominati, indicazione degli avvocati che rappresentano le parti, nonché tutti i recapiti utili delle controparti a cui inviare le comunicazioni.
Nel caso in cui la suddetta richiesta non sia stata sottoscritta congiuntamente da tutte le parti, ma esiste un accordo ad attivare la procedura di mediazione, copia dell’atto dovrà avere allegato alla richiesta.
2.4 – Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
2.5 - In seguito al ricevimento della domanda, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. ISCO adr comunica, in qualsiasi modo e immediatamente l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. Quando la richiesta è pervenuta da una sola delle parti, ISCO adr contatta la controparte al fine di ottenerne l’assenso a partecipare alla procedura di mediazione, indicando la data, il luogo e il mediatore designato. L’istante può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
Articolo 3 – Luogo e data del procedimento
3.1 Salvo diversa indicazione delle parti o di ISCO adr in accordo con le parti, la procedura di mediazione si svolge nelle sedi di ISCO adr.
3.2 – L’indicazione del luogo di svolgimento del procedimento di mediazione è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 180/2010.
Articolo 4 – Nomina del Mediatore
4.1 - ISCO adr provvede a nominare alle parti il loro Mediatore, utilizzando il criterio della competenza specifica del Mediatore. Le parti hanno la possibilità di provvedere a una comune indicazione del mediatore, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’organismo
4.2 - Il Mediatore nominato deve fare al più presto pervenire a ISCO adr, e comunque prima dell’inizio dell’incontro di mediazione, l’accettazione scritta dell’incarico, accompagnata da una dichiarazione da lui sottoscritta in cui attesti la sua assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti – resa ai sensi dell’art. 14 comma 2° del D. Lgs. 28/2010 – nonché la sua neutralità ed assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alla controversia assegnatagli. Nella suddetta dichiarazione il Mediatore s’impegnerà, tra l’altro, a formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative.
4.3 - Qualora il Mediatore dichiari di non poter accettare l’incarico, ISCO adr procederà ad individuarne un altro seguendo la procedura di cui al comma 4.1.
In casi eccezionali, ISCO adr può sostituire il mediatore prima dell’inizio dell’incontro di mediazione con un altro della propria lista di eguale competenza.
Articolo 5 – Cause di incompatibilità del Mediatore
5.1 - Ferma restando la dichiarazione di indipendenza e imparzialità e neutralità del Mediatore, risulterà incompatibile con l’assunzione dell’incarico il Mediatore che versi in una delle condizioni previste dall’art. 51 numeri 1, 2, 3, 4, 5 codice di procedura civile e art. 815 codice di procedura civile.
Articolo 6 – Elenchi dei Mediatori iscritti ad ISCO adr
ISCO adr prevede la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche. Prevede, altresì, la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione
Articolo 7 – Avvio del procedimento di mediazione
7.1 - Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del Mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all’art. 4. Comma 2 del presente Regolamento.
Articolo 8 – Svolgimento della procedura di mediazione
8.1 Il Mediatore, nominato da ISCO adr, ha facoltà di condurre la procedura di mediazione nel modo che ritiene più idoneo, al fine di rinvenire una rapida e soddisfacente soluzione della lite.
8.2 Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
8.3 Su indicazione del mediatore e sentite le parti, alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza, telefonicamente oppure via e-mail.
Articolo 9 – Termine della procedura di mediazione
9.1 La procedura di mediazione, che non può avere una durata eccedente i quattro mesi, termina quando:
Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento, viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio, il cui modello è allegato al presente Regolamento. Copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile.
Articolo 10 – Accordo ed eventuale proposta
10.1 Se la mediazione sortisce l’effetto voluto é redatto un verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, Il verbale conclusivo del procedimento indicherà gli estremi dell’iscrizione di ISCO adr nel registro degli organismi deputati a svolgere la mediazione.
Qualsiasi accordo raggiunto al termine della procedura non è valido se non è redatto in forma scritta e firmato dalle parti, o in nome e per conto di esse.
10.2 Il verbale dell’avvenuta conciliazione deve essere trasmesso, senza ritardo, al Responsabile del Registro.
10.3 Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. La proposta può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento ed anche da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione.
In qualunque momento del procedimento, se entrambe le parti lo richiedono, il mediatore formula una proposta di conciliazione. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
10.4 Su richiesta di parte, ISCO adr attesta per iscritto:
l’avvenuto avvio della Mediazione; la mancata partecipazione alla procedura di Mediazione; la mancata accettazione dell’eventuale proposta del Mediatore la conclusione della procedura medesima.
Articolo 11 – Esperti
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche il Mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, in tale ipotesi il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali o secondo diverso accordo delle parti.
Articolo 12 – Accesso agli atti e riservatezza
12.1 Le parti hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento che il responsabile dell’organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.
12.2 Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio promosso a seguito dell’insuccesso del tentativo di mediazione, né possono essere oggetto di prova testimoniale.
12.3 I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 203, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali.
Di seguito vengono pubblicati i documenti relativi all'Anticorruzione ed alla Trasparenza...
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SITO WEB DELL’ODCEC DI LAMEZI...
Viene Nominato cone Responsabile Anticorruzione e Trasparenza il Dott. Alfredo Lucia consigliere dell'ordine (Delibera del 03 Marzo 2022)....
Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) Dott. Per. Ind. Battaglia Giuseppe Luigi via Fra Giacomo n. 5 88068 - SOVERATO (CZ) Tel. 0967 52845...
Caro collega Ti comunico che la Società Namirial SpA continuerà a gestire per conto del Consiglio Nazionale le caselle già attiv...